RC Auto obbligatoria per tutti i veicoli dal 23 dicembre 2023

La novità arriva dall'Europa ed è stata recepita dall'Italia

rc auto

A partire dal 23 dicembre, entreranno in vigore significative modifiche alle regole dell’RC Auto. Questa novità è dovuta al decreto legislativo che recepisce una direttiva europea emessa due anni fa e pubblicata di recente sulla Gazzetta Ufficiale.

RC Auto per tutti i veicoli

La modifica principale riguarda l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile per tutti i veicoli a motore, indipendentemente dal fatto che circolino su strade pubbliche o siano fermi in un’area privata accessibile. La nuova formulazione elimina il requisito della circolazione su strade pubbliche, ampliando l’obbligo di copertura a qualsiasi veicolo a motore, indipendentemente dalle sue caratteristiche, dal terreno su cui è utilizzato e dal suo stato di fermo o movimento.

Obbligo Rc Auto deroghe

Le deroghe previste includono i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione, quelli con uso vietato temporaneo o permanente, quelli non idonei all’uso come mezzo di trasporto e quelli il cui utilizzo è sospeso temporaneamente, tra gli altri. La legge specifica anche che le sedie a rotelle destinate esclusivamente alle persone con disabilità fisiche non sono considerate veicoli e sono escluse da questo obbligo.

La normativa individua con maggiore precisione i veicoli soggetti all’obbligo di assicurazione, compresi quelli azionati esclusivamente da una forza meccanica che circolano sul suolo, ma non su rotaie, e i rimorchi destinati ad essere utilizzati con tali veicoli. Sono inclusi anche i veicoli elettrici leggeri come i monopattini, i segway e i monowheel.

Le eccezioni all’obbligo di assicurazione RC Auto includono:

  1. veicoli formalmente ritirati dalla circolazione:
    • riguarda veicoli radiati per demolizione o esportazione.
  2. veicoli con uso vietato temporaneo o permanente:
    • include veicoli sequestrati o sottoposti a fermo amministrativo.
  3. veicoli non idonei all’uso come mezzo di trasporto:
    • comprende veicoli tecnicamente incapaci di circolare, come quelli privati del motore.
  4. veicoli con utilizzo sospeso:
    • Si riferisce ai veicoli il cui utilizzo è stato sospeso a seguito di comunicazione formale all’assicurazione.
    • La sospensione può essere richiesta più volte, ma non può superare un massimo di dieci mesi (undici per i veicoli storici).
  5. altre situazioni previste da decreto ministeriale:
    • determinate situazioni specifiche possono essere stabilite attraverso un decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l’Ivass (Autorità di vigilanza sulle assicurazioni private).
  6. veicoli elettrici leggeri:
    • Questa categoria è individuata con apposito decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
    • Include veicoli come monopattini, segway e monowheel.
  7. sedie a rotelle per persone con disabilità fisiche:
    • non sono considerate veicoli e sono escluse dall’obbligo di assicurazione.

Sanzioni

Le sanzioni per la mancanza di assicurazione rimangono rigorose, con multe che vanno dai 606,20 euro a 1.299 euro, a seconda delle circostanze. La perdita di punti dalla patente, il sequestro del veicolo e il ritiro della carta di circolazione sono conseguenze previste per chi non rispetta l’obbligo assicurativo.

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