Multa in aggiunta a quella che già è stata recapitata presso la nostra abitazione? In questo caso si tratta di una sanzione aggiuntiva, per non aver comunicato per tempo i dati di chi si trovava effettivamente alla guida del mezzo sanzionato. Quando ci viene imputata una multa per eccesso di velocità, multa semaforo rosso, multa per divieto di sosta, multa revisione scaduta, o altre tipologie di sanzioni, bisognerà sempre fare attenzione a comunicare correttamente i dati via PEC o via raccomandata a/r. La seconda sanzione viene aggiunta in quanto, quando si riceve una multa a casa, ecco che vedremo decurtare anche i punti sulla nostra patente. Facciamo chiarezza in merito.
Multa per mancato invio dei dati
Quando la multa non viene consegnata al momento dell’infrazione ma ci arriva per posta, bisognerà provvedere all’inoltro dei dati personali di colui che era effettivamente alla guida del mezzo sanzionato. Ciò infatti comporterà il decurtamento dei punti dalla sua patente di guida. I dati devono essere tassativamente comunicati entro il termine ultimo di 60 giorni dal verbale.
Nel caso in cui non si provveda come stabilito, ecco arrivare un’ulteriore sanzione amministrativa che può andare dai € 262, fino ad un massimo di € 1.168. Tale sanzione di tutto rispetto, arriverà in ogni caso al titolare del mezzo. Ma esiste la possibilità di evitare la seconda sanzione? Quando è possibile evitarla?
Cosa accade se non si comunicano i dati dell’effettivo conducente?
Come prima cosa dobbiamo ricordare che la necessità di dover fornire i dati del conducente al momento dell’infrazione, si manifesta solo per le multe in cui sia compresa anche la decurtazione dei punti patente. Nello stesso verbale che viene consegnato al momento della definizione della multa, si troverà o meno la presenza della decurtazione dei punti patente.
Ecco quindi che non comunicando i dati dell’effettivo conducente del mezzo sanzionato, viene ad innescarsi la procedura che prevede un secondo verbale, con sanzione. D’altro canto però sarà impossibile andare a sottrarre i punti patente dal proprietario del mezzo, in quanto il soggetto dell’infrazione è rimasto sconosciuto.
Si potrebbe quindi dire che da un lato si pagherà una seconda sanzione, e dall’altro vedremo conservare il totale dei punti patente. Ne sarà valsa la pena? Spesso non è affatto vantaggioso scegliere tale strategia. Sarebbe più economico un eventuale corso, atto al recupero dei punti patente, piuttosto che una nuova sanzione.
Cosa accade se non si ricorda il conducente del mezzo
Ecco quando è possibile evitare il pagamento della seconda sanzione. In aiuto ci viene l’articolo 126-bis del Codice della strada. Con tale appendice viene stabilito che la sanzione per omesso inoltro dei dati del conducente, scatta nel caso in cui avvenga solo “senza giustificato e documentato motivo”.
Ecco quindi si ha uno spiraglio per evitare la multa.
Ad esempio possiamo considerare il caso di un anziano disabile che viene di volta in volta accompagnato da qualcuno con la propria auto, per svolgere le sue commissioni. O il caso di famiglie numerose, che vedono l’alternanza alla guida di più soggetti. Altra eventualità potrebbe essere quella di un professionista che cede la sua auto ai collaboratori, per poter sbrigare le pratiche aziendali. Tutto ciò però dovrà essere dimostrato con appigli concreti, e affidabili.
Cosa fare se non abbiamo ricevuto al multa
Nel caso in cui invece non sia stata ricevuta la multa originale dove si chiedevano anche i dati del conducente, la strada sarà tutta in discesa. In questo caso infatti il difetto di notifica del primo atto, renderà nullo di conseguenza anche la seconda sanzione. In ogni caso sarà necessario però rivolgersi al Giudice di pace, per la definizione.
Multa recapitata dopo 90 giorni: che accade?
La sanzione per mancato invio dei dati del conducente deve essere inoltrata al trasgressore, entro 90 giorni dalla data dell’infrazione. Il termine decorre però dal giorno successivo all’ultimo utile per la trasmissione dei dati della patente sarà solo in quel momento che si perfeziona l’ulteriore infrazione. Volendo riassumere ecco che i 90 giorni per l’invio della seconda sanzione partono dal sessantunesimo 61° giorno a riferimento, ovvero da quando si è ricevuto il primo verbale.
Farà comunque fede però la data di spedizione del verbale che possiamo dedurre dal sito di Poste Italiane o comunque dal timbro postale. Quindi ecco che la seconda multa viene spedita entro il 150° giorno dal ricevimento del primo verbale da parte del trasgressore, questa è valida. In caso contrario, scatta l’annullamento.