Bonus carburante quale misura messa a punto dal governo italiano, al fine di offrire un sostegno a fronte dei rincari dei carburanti. Ecco quindi che per un lasso di tempo pari a circa 40 giorni oltre l’aver messo a punto un taglio delle accise di 25 centesimi di euro, il Governo ha messo a punto un bonus benzina.
La misura vuole andare a contrastare con vigore il caro dei prezzi del carburante. Ad essere coinvolti da tale agevolazione saranno i dipendenti di aziende private, studi professionali o Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale.
La misura consiste in un bonus del valore di € 200 che sarà in essere fino al prossimo 12 gennaio 2023. Il sostegno istituzionale lo troviamo essere incluso nel cosiddetto decreto Ucraina bis, recentemente varato dall’Esecutivo, a fronte dell’evidente impennata dei costi dell’energia, tra gli effetti immediati della guerra in Ucraina
Bonus carburante: che cos’è, a chi spetta e come funziona
Ecco quindi giungere da nostro Governo il tanto richiesto “Bonus carburante”. La misura sarà ad appannaggio dei dipendenti di aziende private. Lo Stato vede quindi l’opzione di andare ad erogare un contributo di € 200, finalizzato all’acquisto del di carburante. Il sostegno è da ritenersi esentasse per il dipendente, ma totalmente a carico dell’Azienda
Come abbiamo già avuto modo di anticipare, la misura messa a punto dalle istituzioni, quale bonus carburante, si rivolge ai lavoratori dipendenti, in forze presso aziende private. Nel provvedimento sono inclusi anche i titolari di partita IVA con dipendenti, le onlus, e le associazioni, o le fondazioni. Saranno presi in considerazione coloro che sono stati assunti sia tempo indeterminato che quelli che risultano essere assunti a tempo determinato, o parziale, agli stagisti e ai lavoratori a progetto i lavoratori agili, agli apprendisti.
Non vi è alcuna procedura volta alla sua richiesta in quanto sarà la stessa Azienda l’eventualità e in quale forma concederlo. Ecco quindi che il lavoratore non dovrà avviare alcuna procedura, al fine dell’ottenimento della misura a sostegno.
Il bonus carburanti potrà essere erogato dall’Azienda, solo attraverso l’emissione di “buoni benzina” o “titoli equivalenti“.
a questo punto è da mettere in chiaro che non sarà direttamente il Governo a sostenere tale sostegno economico. I buoni carburante o i cosiddetti bonus benzina, saranno a discrezione solo dell’Azienda che potrà decidere di concedere o meno il voucher. Questo potrà risultare addirittura anche di un importo inferiore a 200 euro.
Lo troviamo su busta paga
Da ricordare inoltre che l’azienda può corrispondere al dipendente oltre al buono carburante anche che gli importi annuali pari a € 200 e € 258,23 a patto che siano ben indicati e indicati separatamente:
200€ “buoni benzina erogati ai sensi dell’art. 2 del DL 21/2022” oppure (Bonus carburante)
258,23 € “buoni benzina erogati ai sensi dell’Art. 51, comma 3 del TUIR” (Carburante in fringe benefit).
Spese carburanti in fringe benefit
Abbiamo anticipato che al buono carburante 2022 messo a punto dallo Stato, le Aziende italiane possono concedere già anche il contributo fino a € 258,23 annui per i cosiddetti fringe benefit, per buoni carburante dipendenti, buoni pasto o buoni spesa. Nel biennio 2020/2021, la misura di sostegno economico nel corso dell’emergenza pandemia, è stata definita a € 516,46 euro.
Pertanto il nuovo sostegno istituzionale definita con i buoni benzina sarà aggiuntiva e cumulabile con la liberalità di € 258,23, come definito dall’art. 51, comma 3 del TUIR.
volendo fare due conti si potrebbe quindi dire che nel complesso l’erogazione dei buoni benzina potrebbe essere esente per un importo massimo annuale pari a di €uro 458,23.
Bonus carburante e il reddito
La misura fiscale concepita a favore dei lavoratori dipendenti delle Aziende private a seguito dell’aumento dei prezzi benzina risulta essere a carico e a discrezione dell’Azienda.
cosa certa è che questa non ha alcun peso sul reddito del dipendente. Infatti sulle € 200 del buono benzina o bonus carburanti, non saranno né tasse né contributi, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).
resteranno comunque tagliati fuori da tale misura, i titolari di partita IVA e i dipendenti pubblici.